
ORDINANZA PER LO SGOMBERO DELLA NEVE
Reg. Ord. N.2 del 14.12.2009
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO
Considerato che in caso di eccezionali condizioni metereologiche o di abbondanti nevicate può sussistere pericolo per la sicurezza pubblica e per l’incolumità dei cittadini;
Ritenuto di dover impartire norme atte a prevenire eventuali incidenti ed evitare che possa essere compromessa la circolazione stradale;
Richiamato il piano neve approvato con delibera di Giunta comunale n. 96 del 27.11.2009; Visto il Decreto Legislativo n.267 /2000;
Visto l’art. 32 dello statuto comunale;
ORDINA
1. Sulle strade e vie cittadine interessate dalle operazioni di rimozione della neve è vietata la sosta, al di fuori delle aree regolamentate, di tutti i veicoli durante lo svolgimento dei lavori di sgombero; potranno altresì essere predisposti, se ritenuti necessari dall’autorità competente, divieti di transito estesi a tutte le categorie di veicoli lungo i tratti stradali cittadini interessati dalle operazioni di rimozione della neve;
2. In caso di nevicata che superi i 20 cm. i proprietari degli autoveicoli sono tenuti, quando possibile, ad allontanare i mezzi dalla sede stradale per agevolare le operazioni di rimozione della neve, ricoverandoli nei box, nelle autorimesse o nei cortili delle abitazioni. Il Comune declina ogni responsabilità per danni provocati agli automezzi dal regolare servizio di sgombero della neve o dalla rimozione forzata degli autoveicoli.
3. I proprietari o gli amministratori degli immobili prospettanti sul suolo pubblico, sono tenuti a mantenere sgombero dalla neve il marciapiede, ovvero un congruo spazio (minimo mt. 1.00), antistante le rispettive proprietà, sufficiente a garantire il transito dei pedoni e, in tempo di gelo, a spargervi sale e sabbia;
4. I medesimi proprietari o gli amministratori degli immobili sono tenuti ad assicurarsi della resistenza dei tetti, asportando la neve anche da terrazzini e da alberi sporgenti sulla pubblica via, avendo cura di adottare tutte le cautele possibili affinchè, durante tali operazioni, non venga arrecato danno ad alcuno ed evitando di scaricarla sul suolo pubblico;
5. In assenza di esplicita autorizzazione da parte dell’Amministrazione Comunale è vietato in ogni caso depositare su area pubblica la neve proveniente dallo sgombero di proprietà private;
6. Per ragioni di sicurezza potranno venire temporaneamente chiusi i parcheggi pubblici;
7. In caso di nevicate superiori ai 10 cm. la sospensione del servizio di raccolta rifiuti;
- La presente Ordinanza riveste a tutti gli effetti di legge valore di diffida per ogni comportamento non conforme alle disposizioni in lei contenute.
- I trasgressori alle suindicate disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 200,00 ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 e secondo i principi della L.689/81, fatta salva ed impregiudicata ogni ulteriore azione per danni a persone e cose conseguenti alle inadempienze stesse.
- Si incarica la polizia locale in collaborazione con l’area tecnica di adottare i necessari e ulteriori provvedimenti, di dare diffusione alla presente Ordinanza con pubblicazione all’Albo Pretorio , affissione sugli spazi pubblici e di vigilare sulla relativa attuazione.
Dalla residenza Municipale 14.12.2009
Il Responsabile Ufficio Tecnico ( Ing. Arturo Guadagnolo )